Art. 59
Prescrizioni per i movimenti di volatili in cattività
In vigore dal 17 dic 2019
Prescrizioni per i movimenti di volatili in cattività
1. Gli operatori spostano volatili in cattività diversi dagli psittacidi in un altro Stato membro solo se sono soddisfatte le seguenti prescrizioni:
a)
gli animali hanno soggiornato in modo continuativo dalla schiusa o almeno nei 21 giorni precedenti la partenza in uno stabilimento registrato o in uno stabilimento confinato;
b)
gli animali provengono da gruppi che non presentano segni clinici delle malattie elencate pertinenti per le specie né segni che possano far sospettare tali malattie;
c)
gli animali non presentano segni clinici delle malattie elencate pertinenti per le specie né segni che possano far sospettare tali malattie;
d)
in caso di animali entrati nell’Unione da un paese terzo o territorio o da una loro zona, questi sono stati sottoposti a quarantena, conformemente alle prescrizioni per l’ingresso nell’Unione, nello stabilimento riconosciuto di quarantena di destinazione nell’Unione;
e)
in caso di colombi, gli animali sono vaccinati contro l’infezione da virus della malattia di Newcastle e provengono da uno stabilimento in cui è effettuata la vaccinazione contro l’infezione da virus della malattia di Newcastle;
f)
le pertinenti prescrizioni in materia di vaccinazione di cui agli .
2. Gli operatori spostano psittacidi in un altro Stato membro solo se sono soddisfatte le seguenti prescrizioni:
a)
le condizioni di cui al paragrafo 1 sono soddisfatte;
b)
gli animali provengono da uno stabilimento in cui non sono stati confermati casi di clamidiosi aviare nei 60 giorni precedenti la partenza e in cui, qualora sia stata confermata la presenza di clamidiosi aviare nei 6 mesi precedenti la partenza, sono state applicate le seguenti misure:
i)
i volatili infetti e quelli a rischio di infezione sono stati sottoposti a trattamento;
ii)
una volta completato il trattamento, i volatili sono risultati negativi alle prove di laboratorio per la ricerca della clamidiosi aviare;
iii)
una volta completato il trattamento, lo stabilimento è stato pulito e disinfettato;
iv)
sono trascorsi almeno 60 giorni dal completamento delle operazioni di pulizia e disinfezione di cui al punto iii);
c)
qualora gli animali siano stati a contatto con volatili in cattività provenienti da stabilimenti in cui nei 60 giorni precedenti la partenza è stata diagnosticata la clamidiosi aviare, essi sono risultati negativi a prove di laboratorio per la ricerca della clamidiosi aviare effettuate almeno 14 giorni dopo il contatto;
d)
gli animali sono identificati conformemente all’ del regolamento delegato (UE) 2019/2035.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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