Art. 58
Prescrizioni per i movimenti di altri carnivori verso altri Stati membri
In vigore dal 17 dic 2019
Prescrizioni per i movimenti di altri carnivori verso altri Stati membri
1. Gli operatori spostano altri carnivori in un altro Stato membro solo se tali animali soddisfano le seguenti prescrizioni:
a)
gli animali sono identificati individualmente o identificati come un gruppo di animali della stessa specie spostati insieme fino a destinazione;
b)
gli animali provengono da uno stabilimento in cui non sono stati segnalati casi di infezione da virus della rabbia negli animali terrestri detenuti nei 30 giorni precedenti la partenza;
c)
gli animali sono stati sottoposti a un primo ciclo vaccinale completo contro la rabbia almeno 21 giorni prima della partenza o sono stati rivaccinati contro la rabbia conformemente ai requisiti di validità di cui all’allegato VII, parte 1;
d)
in caso di canidi, questi sono stati oggetto delle misure di riduzione dei rischi per l’infestazione da Echinococcus multilocularis conformemente all’allegato VII, parte 2, punto 2, entro il termine ivi previsto prima di essere introdotti in uno Stato membro o una sua zona in cui può essere richiesta l’applicazione di tali misure;
e)
se sono state adottate misure a norma del regolamento (UE) 2016/429 per un’infezione diversa dalla rabbia elencata per i carnivori o per determinate specie di carnivori, gli animali delle specie interessate da tali misure sono stati oggetto delle misure di riduzione dei rischi conformemente all’allegato VII, parte 2, punto 3, per tali specie di carnivori entro il termine ivi previsto prima di essere introdotti in uno Stato membro o una sua zona in cui può essere richiesta l’applicazione di tali misure agli animali appartenenti a tali specie di carnivori.
2. In deroga al paragrafo 1, lettere c) e d), gli operatori possono spostare altri carnivori non vaccinati contro la rabbia e canidi non trattati contro l’infestazione da Echinococcus multilocularis quando gli animali sono trasportati direttamente
a)
in uno stabilimento confinato;
o
b)
in uno stabilimento dove tali animali sono detenuti come animali da pelliccia quali definiti all’allegato I, punto 1, del regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione (17).
Storico versioni
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