Art. 69
Deroga per i movimenti di equini detenuti verso altri Stati membri
In vigore dal 17 dic 2019
Deroga per i movimenti di equini detenuti verso altri Stati membri
Le prescrizioni in materia di certificazione sanitaria di cui all’articolo 143, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429 non si applicano ai movimenti di equini registrati verso un altro Stato membro, purché:
a)
l’autorità competente dello Stato membro di origine abbia autorizzato la deroga;
b)
l’autorità competente dello Stato membro di destinazione abbia informato la Commissione e gli altri Stati membri che tali movimenti sono autorizzati alle condizioni di cui alle lettere c) e d);
c)
gli equini detenuti e spostati nei rispettivi territori dello Stato membro di origine e dello Stato membro di destinazione soddisfino almeno le prescrizioni in materia di sanità animale per i movimenti di equini detenuti verso altri Stati membri e, in particolare, le prescrizioni supplementari in materia di sanità animale di cui all’;
d)
l’autorità competente dello Stato membro di origine e l’autorità competente dello Stato membro di destinazione dispongano di sistemi in grado di garantire la tracciabilità degli equini detenuti che vengono spostati alle condizioni del presente articolo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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