Art. 55

Obblighi dei detentori di animali da compagnia per i movimenti di cani, gatti e furetti diversi dai movimenti a carattere non commerciale

In vigore dal 17 dic 2019
Obblighi dei detentori di animali da compagnia per i movimenti di cani, gatti e furetti diversi dai movimenti a carattere non commerciale Qualora non sia possibile effettuare movimenti a carattere non commerciale di cani, gatti o furetti detenuti come animali da compagnia in abitazioni private conformemente alle condizioni di cui all’articolo 245, paragrafo 2, o all’articolo 246, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2016/429, i detentori di animali da compagnia spostano in un altro Stato membro cani, gatti e furetti detenuti come animali da compagnia in abitazioni private solo se sono soddisfatte le seguenti prescrizioni: a) gli animali sono identificati individualmente: i) conformemente all’ del regolamento delegato (UE) 2019/2035; o ii) mediante un tatuaggio chiaramente leggibile, eseguito prima del 3 luglio 2011; b) gli animali sono accompagnati da un documento di identificazione individuale secondo quanto previsto all’ del regolamento delegato (UE) 2019/2035 che attesti che i) l’animale identificato è stato sottoposto a un primo ciclo vaccinale completo contro la rabbia almeno 21 giorni prima della partenza o è stato rivaccinato contro la rabbia conformemente ai requisiti di validità di cui all’allegato VII, parte 1. Tale disposizione non si applica ai cani, ai gatti e ai furetti spostati conformemente all’; ii) in caso di cani, questi sono stati oggetto delle misure di riduzione dei rischi per l’infestazione da Echinococcus multilocularis conformemente all’allegato VII, parte 2, punto 1, e ove applicabile, in caso di cani, gatti o furetti, per altre malattie conformemente all’allegato VII, parte 2, punto 3, entro il termine ivi previsto prima di essere introdotti in uno Stato membro o una sua zona in cui può essere richiesta l’applicazione di tali misure.
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