Art. 9
Norme comuni in materia di correzione, imputazione, ponderazione e stima dei dati
In vigore dal 16 dic 2019
Norme comuni in materia di correzione, imputazione, ponderazione e stima dei dati
1. I dati sono oggetto di imputazione, modellizzazione o ponderazione secondo necessità.
2. Qualora la non risposta per le variabili del reddito a livello di componente comporti l’assenza di dati, si applicano adeguati metodi di imputazione statistica.
3. Se una variabile netta del reddito a livello di componente è rilevata direttamente, si applicano adeguati metodi di imputazione statistica o di modellizzazione, o entrambi, al fine di ricavare le necessarie variabili di riferimento lorde e viceversa.
4. In caso di non risposta a un questionario individuale all’interno di una famiglia campione, si applicano adeguati metodi statistici di ponderazione o imputazione statistica per produrre una stima del reddito totale della famiglia.
5. La procedura applicata ai dati salvaguarda la variazione tra le variabili e la loro correlazione. I metodi che includono «componenti di errore» nei valori imputati sono preferiti a quelli che si limitano a imputare un valore previsto.
6. I metodi che tengono conto della struttura di correlazione (o di altre caratteristiche della distribuzione comune delle variabili) sono preferiti all’approccio marginale o monovariabile.
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