Art. 7
Periodi e metodi di rilevazione dei dati
In vigore dal 16 dic 2019
Periodi e metodi di rilevazione dei dati
1. Per i dati forniti direttamente dai rispondenti il periodo di rilevazione sul campo è quanto più possibile prossimo al periodo di riferimento del reddito, al fine di minimizzare lo scarto temporale tra le variabili del reddito e le variabili attuali.
2. L’intervallo tra la rilevazione o la compilazione dei dati riguardanti una data famiglia o persona per tornate successive è mantenuto quanto più possibile intorno a 12 mesi.
3. I dati forniti direttamente dai rispondenti sono rilevati con metodi che si avvalgono dell’informatica, tra cui computer-assisted personal interview (interviste personali assistite da computer — CAPI), computer-assisted telephone interview (interviste telefoniche assistite da computer — CATI) e computer-assisted web-interview (interviste tramite Internet assistite dal computer — CAWI). Per qualsiasi eccezione viene fornita una giustificazione.
Storico versioni
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