Art. 10
Formati per la trasmissione delle informazioni
In vigore dal 16 dic 2019
Formati per la trasmissione delle informazioni
1. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) in forma elettronica i dati che rispettano le caratteristiche delle variabili specificate nell’allegato II.
2. Gli Stati membri trasmettono i dati alla Commissione (Eurostat) sotto forma di file di microdati (compresi i pesi adeguati) utilizzando il formato comune di scambio di dati e metadati statistici attraverso il punto unico di accesso al fine di permettere alla Commissione (Eurostat) di recuperare i dati per via elettronica. I dati devono essere stati completamente controllati e corretti.
3. Gli Stati membri trasmettono ogni anno tutti i sottocampioni inerenti al disegno di rotazione dell’anno in questione, indipendentemente dalla loro durata. Tutti i sottocampioni sono trasmessi insieme.
4. Gli Stati membri forniscono i metadati necessari a fini di microsimulazione in conformità alle specificità nazionali e all’adeguata classificazione delle variabili relative alle prestazioni sociali, utilizzando i formati comuni di scambio di cui al paragrafo 2.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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