Art. 11
Relazioni sulla qualità
In vigore dal 16 dic 2019
Relazioni sulla qualità
1. Gli Stati membri applicano criteri di valutazione della qualità e rispettano il contenuto dettagliato della relazione sulla qualità stabiliti nell’allegato IV.
2. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) i metadati di riferimento relativi alla qualità prescritti dal presente regolamento utilizzando il formato comune di scambio di dati e metadati. Essi inviano i metadati attraverso il punto unico di accesso in modo che la Commissione (Eurostat) possa recuperare i dati per via elettronica.
Storico versioni
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