Art. 11

Relazioni sulla qualità

In vigore dal 16 dic 2019
Relazioni sulla qualità 1.   Gli Stati membri applicano criteri di valutazione della qualità e rispettano il contenuto dettagliato della relazione sulla qualità stabiliti nell’allegato IV. 2.   Gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) i metadati di riferimento relativi alla qualità prescritti dal presente regolamento utilizzando il formato comune di scambio di dati e metadati. Essi inviano i metadati attraverso il punto unico di accesso in modo che la Commissione (Eurostat) possa recuperare i dati per via elettronica.
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