Art. 10 · Formati per la trasmissione delle informazioni

Art. 10

Formati per la trasmissione delle informazioni

In vigore dal 16 dic 2019
Formati per la trasmissione delle informazioni 1.   Gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) in forma elettronica i dati che rispettano le caratteristiche delle variabili specificate nell’allegato II. 2.   Gli Stati membri trasmettono i dati alla Commissione (Eurostat) sotto forma di file di microdati (compresi i pesi adeguati) utilizzando il formato comune di scambio di dati e metadati statistici attraverso il punto unico di accesso al fine di permettere alla Commissione (Eurostat) di recuperare i dati per via elettronica. I dati devono essere stati completamente controllati e corretti. 3.   Gli Stati membri trasmettono ogni anno tutti i sottocampioni inerenti al disegno di rotazione dell’anno in questione, indipendentemente dalla loro durata. Tutti i sottocampioni sono trasmessi insieme. 4.   Gli Stati membri forniscono i metadati necessari a fini di microsimulazione in conformità alle specificità nazionali e all’adeguata classificazione delle variabili relative alle prestazioni sociali, utilizzando i formati comuni di scambio di cui al paragrafo 2.
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