Art. 22

Sicurezza

In vigore dal 29 nov 2019
Sicurezza 1)   La domanda di registrazione come repertorio di dati sulle cartolarizzazioni contiene la prova di quanto segue: a) che i sistemi informatici sono protetti dall’uso improprio o dall’accesso non autorizzato; b) che i sistemi di informazione, quali definiti all’, lettera a), della direttiva 2013/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (12), sono protetti dagli attacchi; c) che è impedita la divulgazione non autorizzata di informazioni riservate; d) che è garantita la sicurezza e l’integrità delle informazioni ricevute dal repertorio a norma del regolamento (UE) 2017/2402. 2)   La domanda contiene la prova che il richiedente dispone di meccanismi atti a individuare e gestire in modo rapido e tempestivo i rischi di cui al paragrafo 1. 3)   Per quanto riguarda le violazioni delle misure di sicurezza fisica ed elettronica di cui ai paragrafi 1 e 2, la domanda contiene la prova che il richiedente dispone di meccanismi per agire in modo rapido e tempestivo al fine di: a) informare l’ESMA dell’incidente che ha dato origine alla violazione; b) fornire all’ESMA un rapporto sull’accaduto precisando la natura e i dettagli dell’incidente, le misure adottate per farvi fronte e le iniziative prese per impedire il ripetersi di incidenti simili; c) informare i propri utenti dell’incidente se sono stati interessati dalla violazione.
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Sicurezza (Art. 22 Regolamento (UE) 2020/1230) — Testo vigente | Portale Normativo