Art. 23
Procedure di verifica
In vigore dal 29 nov 2019
Procedure di verifica
1) La domanda di registrazione come repertorio di dati sulle cartolarizzazioni contiene la descrizione delle politiche e delle procedure messe in atto dal richiedente al fine di:
a)
autenticare l’identità dell’utente che accede ai sistemi del richiedente;
b)
autorizzare e consentire la registrazione delle informazioni ricevute dal richiedente a norma del regolamento (UE) 2017/2402 per la cartolarizzazione interessata;
c)
ottemperare agli articoli da 2 a 4 del regolamento delegato (UE) 2020/1229;
d)
verificare ed evidenziare le doppie comunicazioni di informazioni;
e)
identificare le informazioni che il repertorio non ha ricevuto, ove vi sia l’obbligo di rendere disponibili tali informazioni a norma dell’, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/2402.
2) La domanda contiene anche documenti che forniscono diversi esempi dettagliati di test, comprendenti gli elementi grafici, che dimostrano la capacità del richiedente di ottemperare agli obblighi di cui al paragrafo 1. Per quanto riguarda il paragrafo 1, lettera c), sono forniti diversi esempi dettagliati di test per ciascuna delle verifiche elencate all’ del regolamento delegato (UE) 2020/1229.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:reg_del:2020:1230:oj#art-23