Art. 19
Trasparenza delle politiche di fissazione del prezzo
In vigore dal 29 nov 2019
Trasparenza delle politiche di fissazione del prezzo
La domanda di registrazione come repertorio di dati sulle cartolarizzazioni contiene una descrizione di quanto segue:
a)
la politica di fissazione del prezzo del richiedente, compresi eventuali sconti e riduzioni e le condizioni per beneficiarne;
b)
la struttura delle commissioni del richiedente per la fornitura dei servizi di base inerenti a cartolarizzazione e accessori, ivi compreso il costo stimato di ciascuno di tali servizi, e i dettagli dei metodi utilizzati per contabilizzare separatamente i costi che il richiedente sostiene per la fornitura dei servizi di base inerenti a cartolarizzazione e accessori, nonché le commissioni imposte dal richiedente per il trasferimento delle informazioni a un altro repertorio di dati sulle cartolarizzazioni e per ricevere le informazioni trasferite da un altro repertorio di dati sulle cartolarizzazioni;
c)
i metodi utilizzati dal richiedente per mettere a disposizione del pubblico le informazioni di cui alle lettere a) e b), compresa una copia della struttura delle commissioni che indichi separatamente i servizi di base inerenti a cartolarizzazione e, se sono forniti, i servizi accessori inerenti a cartolarizzazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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