Art. 18

Trasparenza delle regole di accesso

In vigore dal 29 nov 2019
Trasparenza delle regole di accesso 1)   La domanda di registrazione come repertorio di dati sulle cartolarizzazioni contiene: a) le politiche e le procedure in conformità delle quali i diversi tipi di utente segnalano le informazioni raccolte, prodotte e conservate in modo centralizzato nel repertorio di dati sulle cartolarizzazioni e accedono alle stesse, compresi i processi utilizzati dagli utenti per accedere alle informazioni conservate dai repertori di dati sulle cartolarizzazioni, visualizzarle, consultarle o modificarle, nonché le procedure utilizzate per autenticare l’identità degli utenti che accedono al repertorio di dati sulle cartolarizzazioni; b) una copia dei termini e delle condizioni che determinano i diritti e le obbligazioni dei diversi tipi di utente in relazione alle informazioni conservate dal repertorio di dati sulle cartolarizzazioni; c) la descrizione delle diverse categorie di accesso a disposizione degli utenti; d) la descrizione dettagliata delle politiche e delle procedure di accesso intese ad assicurare che gli utenti abbiano un accesso non discriminatorio alle informazioni conservate dai repertori di dati sulle cartolarizzazioni, tra cui: i) eventuali restrizioni di accesso; ii) variazioni delle condizioni o delle restrizioni di accesso per i soggetti segnalanti e i diversi soggetti elencati all’, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/2402; iii) le modalità secondo le quali le politiche e le procedure di accesso assicurano un accesso il meno limitato possibile e le procedure di contestazione e annullamento di una restrizione o un diniego di accesso; e) la descrizione dettagliata delle politiche e delle procedure di accesso in virtù delle quali altri prestatori di servizi hanno un accesso non discriminatorio alle informazioni conservate dal repertorio di dati sulle cartolarizzazioni, previo consenso scritto, volontario e revocabile del soggetto segnalante interessato, in particolare: i) eventuali restrizioni di accesso; ii) variazioni delle condizioni o delle restrizioni di accesso; iii) le modalità secondo le quali le politiche e le procedure di accesso assicurano un accesso il meno limitato possibile e le procedure di contestazione e annullamento di una restrizione o un diniego di accesso; f) una descrizione dei canali e dei meccanismi per comunicare pubblicamente agli utenti effettivi e potenziali le procedure mediante le quali essi possono infine accedere alle informazioni conservate dal repertorio di dati sulle cartolarizzazioni e per comunicare pubblicamente ai soggetti segnalanti effettivi e potenziali le procedure mediante le quali essi possono infine rendere disponibili le informazioni tramite il richiedente. 2)   Le informazioni di cui al paragrafo 1, lettere da a) a d), sono specificate per ciascuna delle seguenti categorie di utenti: a) il personale e altri collaboratori affiliati al richiedente, anche all’interno dello stesso gruppo; b) cedenti, promotori e SSPE (come categoria unica); c) i soggetti di cui all’, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/2402; d) altri prestatori di servizi; e) ogni altra categoria di utente identificata dal richiedente (con informazioni specificate separatamente per ciascuna categoria).
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Trasparenza delle regole di accesso (Art. 18 Regolamento (UE) 2020/1230) — Testo vigente | Portale Normativo