Art. 13
Elenco delle piante, dei prodotti vegetali e di altri oggetti per i quali è richiesto un passaporto delle piante per lo spostamento nel territorio dell’Unione
In vigore dal 28 nov 2019
Elenco delle piante, dei prodotti vegetali e di altri oggetti per i quali è richiesto un passaporto delle piante per lo spostamento nel territorio dell’Unione
1. L’elenco delle piante, dei prodotti vegetali e di altri oggetti per i quali è richiesto un passaporto delle piante per lo spostamento nel territorio dell’Unione, di cui all’articolo 79, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031, figura nell’allegato XIII del presente regolamento.
2. In deroga al paragrafo 1, non è richiesto un passaporto delle piante per lo spostamento nell’Unione di sementi conformi alle due condizioni seguenti:
a)
sono oggetto delle eccezioni di cui all’, paragrafo 3; e
b)
non sono oggetto delle prescrizioni particolari di cui all’allegato VIII o all’allegato X.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_impl:2019:2072:oj#art-13