Art. 6

Misure volte a prevenire la presenza di ORNQ su specifiche piante da impianto

In vigore dal 28 nov 2019
Misure volte a prevenire la presenza di ORNQ su specifiche piante da impianto 1.   Le misure volte a prevenire la presenza di ORNQ connessa allo spostamento e all’introduzione nell’Unione di specifiche piante da impianto di cui all’articolo 37, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/2031 figurano nell’allegato V del presente regolamento. 2.   L’elenco di cui all’allegato IV e l’allegato V del presente regolamento lasciano impregiudicate le misure adottate a norma delle direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 68/193/CEE, 98/56/CE, 1999/105/CE, 2002/54/CE, 2002/55/CE, 2002/56/CE, 2002/57/CE, 2008/72/CE e 2008/90/CE per quanto riguarda: a) le ispezioni, i campionamenti e le prove effettuati sulle piante da impianto interessate o sulle piante da cui provengono; b) l’origine delle rispettive piante da impianto da zone o siti indenni o protetti fisicamente dai pertinenti ORNQ; c) i trattamenti delle piante da impianto interessate o delle piante da cui provengono; d) la produzione delle piante da impianto. 3.   Inoltre, l’elenco di cui all’allegato IV e l’allegato V del presente regolamento lasciano impregiudicate le eccezioni per le piante da impianto, adottate a norma delle direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 68/193/CEE, 98/56/CE, 1999/105/CE, 2002/54/CE, 2002/55/CE, 2002/56/CE, 2002/57/CE, 2008/72/CE e 2008/90/CE, relative ai requisiti di commercializzazione stabiliti da tali direttive, tra cui: a) eccezioni relative alla fornitura di piante da impianto a organismi ufficiali di valutazione e ispezione; b) eccezioni relative alla fornitura di piante da impianto in natura a prestatori di servizi, per lavorazione o imballaggio, a condizione che essi non acquisiscano titoli sulle piante fornite e che sia garantita l’individualità delle piante; c) eccezioni relative alla fornitura di piante da impianto a determinate condizioni ai prestatori di servizi per la produzione di specifiche materie prime agricole a fini industriali, o la propagazione di sementi a tal fine; d) eccezioni relative alle piante da impianto destinate a scopi scientifici, lavori di selezione, altre prove o fini sperimentali; e) eccezioni relative ai requisiti di commercializzazione riguardanti le piante da impianto non definitivamente certificate; f) eccezioni relative ai requisiti di commercializzazione di cui alle disposizioni della decisione di esecuzione (UE) 2017/478; g) eccezioni relative ai requisiti di commercializzazione di piante da impianto di cui sia comprovata la destinazione all’esportazione verso paesi terzi.
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