Art. 13 · Elenco delle piante, dei prodotti vegetali e di altri oggetti per i quali è richiesto un passaporto delle piante per lo spostamento nel territorio dell’Unione

Art. 13

Elenco delle piante, dei prodotti vegetali e di altri oggetti per i quali è richiesto un passaporto delle piante per lo spostamento nel territorio dell’Unione

In vigore dal 28 nov 2019
Elenco delle piante, dei prodotti vegetali e di altri oggetti per i quali è richiesto un passaporto delle piante per lo spostamento nel territorio dell’Unione 1.   L’elenco delle piante, dei prodotti vegetali e di altri oggetti per i quali è richiesto un passaporto delle piante per lo spostamento nel territorio dell’Unione, di cui all’articolo 79, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031, figura nell’allegato XIII del presente regolamento. 2.   In deroga al paragrafo 1, non è richiesto un passaporto delle piante per lo spostamento nell’Unione di sementi conformi alle due condizioni seguenti: a) sono oggetto delle eccezioni di cui all’, paragrafo 3; e b) non sono oggetto delle prescrizioni particolari di cui all’allegato VIII o all’allegato X.
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