Art. 11

Elenco delle piante, dei prodotti vegetali e di altri oggetti, nonché dei rispettivi paesi terzi di origine o di spedizione, per i quali sono richiesti certificati fitosanitari

In vigore dal 28 nov 2019
Elenco delle piante, dei prodotti vegetali e di altri oggetti, nonché dei rispettivi paesi terzi di origine o di spedizione, per i quali sono richiesti certificati fitosanitari 1.   L’elenco delle piante, dei prodotti vegetali e di altri oggetti nonché dei rispettivi paesi terzi di origine o di spedizione per la cui introduzione nel territorio dell’Unione sono richiesti certificati fitosanitari, di cui all’articolo 72, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031, figura nell’allegato XI, parte A, del presente regolamento. 2.   L’elenco delle piante oggetto dell’eccezione relativa al certificato fitosanitario di cui all’articolo 73, secondo comma, del regolamento (UE) 2016/2031, figura nell’allegato XI, parte C, del presente regolamento. 3.   Tutte le piante, diverse da quelle di cui ai paragrafi 1 e 2, sono introdotte nell’Unione solo se accompagnate da un certificato fitosanitario in conformità all’articolo 73, primo comma, del regolamento (UE) 2016/2031. I codici NC disponibili per tali piante figurano nell’elenco dell’allegato XI, parte B, del presente regolamento.
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Elenco delle piante, dei prodotti vegetali e di altri oggetti, nonché dei rispettivi paesi terzi di origine o di spedizione, per i quali sono richiesti certificati fitosanitari (Art. 11 Regolamento (UE) 2019/2072) — Testo vigente | Portale Normativo