Art. 6
Sistemi avanzati per tutte le categorie di veicoli a motore
In vigore dal 27 nov 2019
Sistemi avanzati per tutte le categorie di veicoli a motore
1. I veicoli a motore sono dotati dei seguenti sistemi avanzati per veicoli:
a)
adattamento intelligente della velocità;
b)
interfaccia di installazione di dispositivi di tipo alcolock;
c)
avviso della disattenzione e della stanchezza del conducente
d)
avviso avanzato di distrazione del conducente
e)
segnalazione di arresto di emergenza;
f)
rilevamento in retromarcia; e
g)
registratore di dati di evento.
2. I sistemi di adattamento intelligente della velocità soddisfano i seguenti requisiti minimi:
a)
deve essere possibile informare il conducente attraverso il comando dell’acceleratore, o tramite altro segnale specifico, adeguato ed efficace, che il limite di velocità applicabile è stato superato;
b)
deve essere possibile spegnere il sistema; le informazioni sul limite di velocità possono ancora essere fornite e l’adattamento intelligente della velocità è in modalità di funzionamento normale a ogni attivazione dell’interruttore generale del veicolo;
c)
il segnale dedicato e adeguato si basa su informazioni relative al limite di velocità, ottenute mediante l’osservazione della segnaletica stradale e mediante segnali provenienti dall’infrastruttura stradale o da dati di cartografia digitale, o da entrambi, disponibili a bordo del veicolo;
d)
non pregiudicano la possibilità per i conducenti di superare la velocità del veicolo suggerita dal sistema;
e)
i suoi obiettivi in termini di prestazione devono essere stabiliti in modo da evitare o minimizzare il tasso d’errore conformemente a condizioni di guida reali.
3. Il sistema di avviso della disattenzione e della stanchezza del conducente e il sistema di avviso avanzato della distrazione del conducente sono progettati in modo da non registrare o conservare costantemente dati diversi da quelli necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati nell’ambito del sistema a circuito chiuso. Inoltre, tali dati non sono in alcun momento accessibili o messi a disposizione di terzi e sono immediatamente cancellati dopo il trattamento. Tali sistemi sono altresì progettati in modo da evitare sovrapposizioni e non inviano segnalazioni al conducente in modo separato, contemporaneo o confuso qualora un’azione innescasse entrambi i sistemi.
4. I registratori di dati di evento soddisfano in particolare i seguenti requisiti:
a)
i dati che sono in grado di registrare e memorizzare per il periodo immediatamente prima, durante e immediatamente dopo una collisione comprendono almeno la velocità del veicolo, la frenata, la posizione e l’inclinazione del veicolo sulla strada, lo stato e la frequenza di attivazione di tutti i suoi sistemi di sicurezza, il sistema eCall di bordo basato sul servizio 112, l’attivazione del freno e qualsiasi altro parametro di input pertinente dei sistemi di bordo di sicurezza attiva e di prevenzione degli incidenti; tali dati presentano un livello elevato di accuratezza e ne è garantita la salvaguardia;
b)
non possono essere disattivati;
c)
i dati sono registrati e memorizzati in modo da:
i)
funzionare su un sistema a circuito chiuso;
ii)
i dati raccolti sono anonimizzati e protetti da manipolazioni e abusi; e
iii)
i dati raccolti consentono l’individuazione accurata del tipo, della variante e della versione del veicolo e dei sistemi di sicurezza attiva e di prevenzione degli incidenti in dotazione a tale veicolo; e
d)
i dati che sono in grado di registrare possono essere messi a disposizione delle autorità nazionali, mediante un’interfaccia standardizzata, in base alla legislazione nazionale o dell’Unione, soltanto ai fini della ricerca e dell’analisi in relazione all’incidente, incluso al fine dell’omologazione di sistemi e componenti e conformemente al regolamento (UE) 2016/679.
5. Un registratore di dati di evento non è in grado di registrare e memorizzare le ultime quattro cifre del codice VIS (vehicle indicator section) del numero di identificazione del veicolo (VIN), né qualsiasi altra informazione che possa consentire di individuare il singolo veicolo o il proprietario o titolare del veicolo.
6. La Commissione adotta atti delegati conformemente all’ al fine di integrare il presente regolamento stabilendo norme dettagliate riguardanti procedure di prova e requisiti tecnici specifici per:
a)
l’omologazione di veicoli per quanto riguarda i sistemi avanzati per veicoli di cui al paragrafo 1;
b)
l’omologazione di sistemi avanzati per veicoli di cui al paragrafo 1, lettere a), f) e g), come entità tecniche.
Tali atti delegati sono pubblicati almeno 15 mesi prima delle date applicabili specificate nell’allegato II.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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