Art. 4
Obblighi generali e requisiti tecnici
In vigore dal 27 nov 2019
Obblighi generali e requisiti tecnici
1. I costruttori dimostrano che tutti i nuovi veicoli che sono immessi sul mercato, immatricolati o messi in circolazione e tutti i nuovi sistemi, componenti ed entità tecniche che sono immessi sul mercato o messi in circolazione sono omologati conformemente ai requisiti del presente regolamento e degli atti delegati e di esecuzione adottati a norma dello stesso.
2. L’omologazione in conformità dei regolamenti UNECE di cui all’allegato I è considerata un’omologazione UE in conformità dei requisiti del presente regolamento e degli atti delegati e di esecuzione adottati a norma dello stesso.
3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’ al fine di modificare l’allegato I per tener conto del progresso tecnico e degli sviluppi normativi, introducendo e aggiornando i riferimenti ai regolamenti UNECE, e alle rispettive serie di modifiche, che si applicano in via obbligatoria.
4. I costruttori garantiscono che i veicoli sono progettati, costruiti e assemblati in modo da ridurre al minimo il rischio di lesioni per gli occupanti dei veicoli e per gli utenti vulnerabili della strada.
5. I costruttori garantiscono inoltre che veicoli, sistemi, componenti ed entità tecniche sono conformi ai requisiti applicabili di cui all’allegato II, con effetto dalle date specificate in tale allegato, ai requisiti tecnici dettagliati e alle procedure di prova stabiliti negli atti delegati come pure alle procedure uniformi e alle specifiche tecniche stabilite negli atti di esecuzione adottati a norma del presente regolamento, compresi i requisiti relativi a:
a)
sistemi di ritenuta, prove d’urto, integrità del sistema di alimentazione e sicurezza dell’elettricità ad alto voltaggio;
b)
utenti vulnerabili della strada, campo visivo e visibilità;
c)
telaio, freni, pneumatici e sterzo del veicolo;
d)
strumenti di bordo, impianto elettrico, dispositivi di illuminazione del veicolo e protezione dall’uso non autorizzato, compresi gli attacchi informatici;
e)
comportamento del conducente e del sistema; e
f)
costruzione e caratteristiche generali del veicolo.
6. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’ al fine di modificare l’allegato II per tener conto del progresso tecnico e degli sviluppi normativi, in particolare in relazione ai temi di cui al paragrafo 5, lettere da a) a f), del presente articolo, come pure a quelli di cui all’, paragrafo 1, lettere da a) a g), all’, paragrafi 2, 3, 4 e 5, all’, paragrafi 2, 3 e 5 e all’, paragrafo 1, e al fine di garantire un elevato livello di sicurezza generale di veicoli, sistemi, componenti ed entità tecniche e un elevato livello di protezione degli occupanti dei veicoli e degli utenti vulnerabili della strada, introducendo e aggiornando riferimenti ai regolamenti UNECE e agli atti delegati e di esecuzione.
7. La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, disposizioni relative alle procedure e specifiche tecniche uniformi per l’omologazione di veicoli, sistemi, componenti ed entità tecniche per quanto riguarda i requisiti di cui all’allegato II.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 2. Sono pubblicati almeno 15 mesi prima delle date applicabili specificate nell’allegato II.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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