Art. 5

Disposizioni specifiche relative agli pneumatici e ai sistemi di monitoraggio della pressione degli pneumatici

In vigore dal 27 nov 2019
Disposizioni specifiche relative agli pneumatici e ai sistemi di monitoraggio della pressione degli pneumatici 1.   I veicoli sono dotati di sistemi precisi di monitoraggio della pressione degli pneumatici, capaci, in un’ampia gamma di condizioni stradali e ambientali, di produrre un segnale di allerta per il conducente all’interno del veicolo nel caso in cui si produca una perdita di pressione in uno degli pneumatici. 2.   I sistemi di monitoraggio della pressione degli pneumatici sono progettati in modo da evitare l’azzeramento dei parametri o la ritaratura quando la pressione degli pneumatici è bassa. 3.   Tutti gli pneumatici immessi sul mercato soddisfano i requisiti di prestazione ambientale e di sicurezza stabiliti nei pertinenti atti normativi di cui all’allegato II. 4.   La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, disposizioni relative alle procedure e specifiche tecniche uniformi per: a) l’omologazione di veicoli per quanto riguarda i loro sistemi di monitoraggio della pressione degli pneumatici; b) l’omologazione di pneumatici, comprese le specifiche tecniche riguardanti la loro installazione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 2. Sono pubblicati almeno 15 mesi prima delle date applicabili specificate nell’allegato II.
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