Art. 8
Sistemi di protezione frontale per autovetture e veicoli commerciali leggeri
In vigore dal 27 nov 2019
Sistemi di protezione frontale per autovetture e veicoli commerciali leggeri
1. I sistemi di protezione frontale, sia previsti nella dotazione originale dei veicoli delle categorie M1 e N1 sia messi a disposizione sul mercato come entità tecniche per tali veicoli, sono conformi ai requisiti di cui al paragrafo 2 e alle specifiche tecniche stabilite negli atti di esecuzione di cui al paragrafo 3.
2. I sistemi di protezione frontale disponibili sul mercato come entità tecniche sono accompagnati da un elenco dettagliato di tipi, varianti e versioni dei veicoli per cui il sistema di protezione frontale è omologato, nonché da chiare istruzioni di montaggio.
3. La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, disposizioni relative alle procedure e specifiche tecniche uniformi per l’omologazione di sistemi di protezione frontale, comprese le specifiche tecniche riguardanti la loro costruzione e installazione.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 2. Sono pubblicati almeno 15 mesi prima delle date applicabili specificate nell’allegato II.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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