Art. 10

Requisiti specifici relativi ai veicoli alimentati a idrogeno

In vigore dal 27 nov 2019
Requisiti specifici relativi ai veicoli alimentati a idrogeno 1.   In aggiunta agli altri requisiti di cui al presente regolamento e di cui agli atti delegati e agli atti di esecuzione adottati a norma dello stesso applicabili anche ai veicoli delle categorie M e N, i veicoli alimentati a idrogeno di tali categorie, i relativi impianti a idrogeno e i componenti di tali impianti sono conformi alle specifiche tecniche stabilite negli atti di esecuzione di cui al paragrafo 3. 2.   I costruttori garantiscono che gli impianti a idrogeno e i componenti a idrogeno sono installati conformemente alle specifiche tecniche di cui agli atti di esecuzione di cui al paragrafo 3. I costruttori mettono a disposizione, se necessario, informazioni per l’ispezione degli impianti e dei componenti a idrogeno durante il ciclo di vita del veicolo alimentato a idrogeno. 3.   La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, disposizioni relative alle procedure e specifiche tecniche uniformi per l’omologazione di veicoli alimentati a idrogeno, per quanto riguarda i relativi impianti a idrogeno, compresi quelli relativi alla compatibilità dei materiali e ai recipienti di rifornimento, e per l’omologazione di componenti a idrogeno, comprese le specifiche tecniche per la loro installazione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 2. Sono pubblicati almeno 15 mesi prima delle date applicabili specificate nell’allegato II.
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Requisiti specifici relativi ai veicoli alimentati a idrogeno (Art. 10 Regolamento (UE) 2019/2144) — Testo vigente | Portale Normativo