Art. 3

Applicazione di requisiti più rigorosi da parte delle imprese di investimento

In vigore dal 27 nov 2019
Applicazione di requisiti più rigorosi da parte delle imprese di investimento Il presente regolamento non impedisce alle imprese di investimento di detenere fondi propri e loro componenti e attività liquide in eccesso né di applicare misure più rigorose di quelle previste dal presente regolamento.
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Applicazione di requisiti più rigorosi da parte delle imprese di investimento (Art. 3 Regolamento (UE) 2019/2033) — Testo vigente | Portale Normativo