Art. 4
Frequenze per i controlli di identità e i controlli fisici
In vigore dal 25 nov 2019
Frequenze per i controlli di identità e i controlli fisici
1. Le autorità competenti eseguono controlli di identità e controlli fisici sulle partite di animali, prodotti di origine animale, materiale germinale, sottoprodotti di origine animale, prodotti derivati, fieno e paglia e prodotti compositi secondo le frequenze stabilite in conformità all’.
2. Per i paesi terzi elencati nell’allegato II con i quali l’Unione ha concluso accordi di equivalenza, i controlli fisici sono eseguiti conformemente alle frequenze stabilite da tali accordi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_impl:2019:2129:oj#art-4