Art. 4

Frequenze per i controlli di identità e i controlli fisici

In vigore dal 25 nov 2019
Frequenze per i controlli di identità e i controlli fisici 1.   Le autorità competenti eseguono controlli di identità e controlli fisici sulle partite di animali, prodotti di origine animale, materiale germinale, sottoprodotti di origine animale, prodotti derivati, fieno e paglia e prodotti compositi secondo le frequenze stabilite in conformità all’. 2.   Per i paesi terzi elencati nell’allegato II con i quali l’Unione ha concluso accordi di equivalenza, i controlli fisici sono eseguiti conformemente alle frequenze stabilite da tali accordi.
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