Art. 5

Determinazione e modifica delle frequenze per i controlli di identità e i controlli fisici eseguiti su animali, prodotti di origine animale, materiale germinale, sottoprodotti di origine animale, prodotti derivati, fieno e paglia e prodotti compositi

In vigore dal 25 nov 2019
Determinazione e modifica delle frequenze per i controlli di identità e i controlli fisici eseguiti su animali, prodotti di origine animale, materiale germinale, sottoprodotti di origine animale, prodotti derivati, fieno e paglia e prodotti compositi 1.   Le frequenze di base per i controlli di identità e per i controlli fisici sulle partite di animali e merci di cui all’ sono stabilite nell’allegato I del presente regolamento in base alle valutazioni scientifiche e alle informazioni di cui all’articolo 54, paragrafo 3, primo comma, lettera a), punti v) e vi), del regolamento (UE) 2017/625. 2.   La frequenza per i controlli fisici su merci specifiche in provenienza da un paese terzo specifico può essere aumentata nel caso in cui siano identificate gravi carenze sulla base: a) delle informazioni raccolte dalla Commissione in conformità all’articolo 125, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/625; o b) dei risultati dei controlli eseguiti dalla Commissione in conformità all’articolo 120, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/625. In questo caso la frequenza determinata in conformità al paragrafo 1 è aumentata alla frequenza di base immediatamente superiore stabilita nell’allegato I, o a una frequenza del 50 % qualora la frequenza applicabile alla categoria specifica di merci sia del 30 %. 3.   La frequenza dei controlli fisici è aumentata dalla frequenza di base determinata in conformità al paragrafo 1 alla frequenza di base immediatamente superiore stabilita nell’allegato I, o a una frequenza del 50 % qualora la frequenza applicabile alla categoria specifica di merci sia del 30 %, se i dati e le informazioni raccolti mediante l’IMSOC indicano, per merci specifiche in provenienza da un paese terzo specifico, un livello di non conformità, in relazione ai controlli fisici dei 12 mesi precedenti per la stessa categoria di merci, superiore del 30 % rispetto alla percentuale media di non conformità per la stessa categoria di merci in provenienza da tutti i paesi terzi. 4.   Qualora non siano più soddisfatti i criteri di cui al paragrafo 2 o al paragrafo 3, la frequenza è ridotta alla rispettiva frequenza di base stabilita nell’allegato I. 5.   La Commissione mette a disposizione delle autorità competenti e degli operatori mediante l’IMSOC, le frequenze determinate in conformità al presente articolo.
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