Art. 3
Selezione delle partite per i controlli fisici
In vigore dal 25 nov 2019
Selezione delle partite per i controlli fisici
1. Le autorità competenti selezionano le partite per i controlli fisici in conformità alla seguente procedura:
a)
una selezione casuale di una partita è generata automaticamente dall’IMSOC;
b)
le autorità competenti possono decidere di selezionare la partita in conformità alla lettera a) o di selezionare una partita diversa contenente merci della stessa categoria e origine.
2. Per ciascuna partita selezionata per i controlli fisici in conformità al paragrafo 1 del presente articolo, le autorità competenti eseguono i controlli di identità di cui all’, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (EU) 2019/2130.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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