Art. 2

Definizioni

In vigore dal 25 nov 2019
Definizioni Ai fini del presente regolamento si intende per: 1. «frequenza»: la percentuale minima di partite di animali e merci di cui all’, determinata in conformità al presente regolamento, rispetto al numero totale delle partite arrivate al posto di controllo frontaliero durante un periodo identificato, per le quali le autorità competenti devono eseguire i controlli di identità e i controlli fisici; 2. «IMSOC»: il sistema per il trattamento delle informazioni per i controlli ufficiali di cui all’articolo 131 del regolamento (UE) 2017/625.
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Definizioni (Art. 2 Regolamento (UE) 2019/2129) — Testo vigente | Portale Normativo