Art. 6

Scambio di informazioni e indagini in caso di presenza confermata di una sostanza vietata o non consentita

In vigore dal 7 nov 2019
Scambio di informazioni e indagini in caso di presenza confermata di una sostanza vietata o non consentita Se i risultati dei controlli ufficiali, compresi gli esami analitici, indicano la presenza residui di sostanze vietate o non consentite a livelli superiori, pari o inferiori ai valori di riferimento per interventi, l’autorità competente svolge le indagini previste all’articolo 137, paragrafo 2 o 3, del regolamento (UE) 2017/625 come pure all’articolo 13, all’articolo 16, paragrafo 2, all’articolo 17 e agli articoli da 22 a 24 della direttiva 96/23/CE (10) per stabilire se vi sia stato un trattamento illecito con una sostanza farmacologicamente attiva vietata o non consentita. In caso di accertata non conformità l’autorità competente intraprende una o più azioni di cui all’articolo 138 del regolamento (UE) 2017/625 come pure all’articolo 15, paragrafo 3, all’articolo 17 e agli articoli da 23 a 25 della direttiva 96/23/CE. L’autorità competente tiene un registro dei risultati. Se i risultati dei controlli ufficiali, compresi gli esami analitici, degli alimenti di origine animale provenienti dallo stesso operatore evidenziano uno schema ricorrente che indica una sospetta non conformità in relazione a una o più sostanze vietate o non consentite di una particolare origine, l’autorità competente informa la Commissione e gli altri Stati membri in sede di comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi. Se lo schema ricorrente riguarda alimenti importati, la Commissione ne informa l’autorità competente del paese o dei paesi di origine. Gli Stati membri comunicano i risultati dei controlli ufficiali, compresi gli esami analitici, che indicano la presenza accertata di una sostanza vietata o non consentita a livelli superiori o pari ai valori di riferimento per interventi mediante il sistema di allarme rapido per gli alimenti e i mangimi.
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