Art. 4
Valutazione del rischio specifica per sostanza
In vigore dal 7 nov 2019
Valutazione del rischio specifica per sostanza
1. Una richiesta di valutazione del rischio specifica per sostanza è inviata all’EFSA al fine di stabilire se i valori di riferimento per interventi sono adeguati alla tutela della salute umana, in particolare per le sostanze:
a)
che causano discrasie ematiche o allergie (esclusa la sensibilizzazione cutanea);
b)
che sono agenti cancerogeni di elevata potenza;
c)
la cui genotossicità non può essere esclusa, se esistono prove sperimentali o di altro tipo del fatto che l’uso del valore tossicologico di screening di 0,0025 μg/kg di peso corporeo al giorno non può proteggere adeguatamente la salute.
2. La Commissione presenta all’EFSA, se del caso, una richiesta di valutazione del rischio specifica per sostanza volta a stabilire se un valore di riferimento per interventi è adeguato alla tutela della salute umana, qualora l’applicazione del metodo di cui all’, paragrafo 4, indichi che il valore tossicologico di screening, diviso per una data assunzione alimentare, è inferiore alla capacità analitica dei laboratori ufficiali di controllo e che le possibilità di un significativo miglioramento della capacità analitica a breve o medio termine sono scarse o nulle.
3. Se la valutazione del rischio specifica per sostanza non porta a un risultato decisivo a causa di incertezze riguardo ad alcuni aspetti della valutazione tossicologica o dell’esposizione e se non vi sono garanzie del fatto che la concentrazione minima raggiungibile analiticamente sia sufficientemente sicura per i consumatori, i laboratori di riferimento europei e nazionali si adoperano per migliorare la precisione dei metodi analitici in modo da poter applicare concentrazioni più basse e i valori di riferimento per interventi sono fissati a livelli sufficientemente bassi da stimolare un miglioramento dei livelli minimi raggiungibili.
Storico versioni
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