Art. 5
Controllo dell’applicazione dei valori di riferimento per interventi
In vigore dal 7 nov 2019
Controllo dell’applicazione dei valori di riferimento per interventi
Ai fini del controllo, negli alimenti di origine animale, di alcuni residui di sostanze il cui impiego è vietato o non consentito nell’Unione, i valori di riferimento per interventi indicati nell’allegato si applicano indipendentemente dalla matrice alimentare esaminata.
Gli alimenti di origine animale contenenti residui di una sostanza farmacologicamente attiva in una concentrazione pari o superiore al valore di riferimento per interventi sono considerati non conformi alla normativa dell’Unione e non possono essere introdotti nella catena alimentare. L’introduzione nella catena alimentare non è vietata per gli alimenti di origine animale contenenti residui di una sostanza farmacologicamente attiva in una concentrazione inferiore al valore di riferimento per interventi.
Storico versioni
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