Art. 8
Applicazione dei valori di riferimento per interventi
In vigore dal 7 nov 2019
Applicazione dei valori di riferimento per interventi
I valori di riferimento per interventi, indicati nell’allegato del presente regolamento, si applicano a decorrere dal 28 novembre 2019.
Fino alla data indicata nel primo comma i limiti minimi di rendimento richiesti per il cloramfenicolo, i metaboliti di nitrofurano e la somma di verde malachite e di verde leucocomalachite, di cui all’allegato II della decisione 2002/657/CE, si applicano come valori di riferimento per interventi agli alimenti di origine animale importati da paesi terzi e agli alimenti di origine animale prodotti nell’Unione.
Storico versioni
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