Art. 9

Completezza e coerenza delle informazioni

In vigore dal 16 ott 2019
Completezza e coerenza delle informazioni (1)   Le informazioni messe a disposizione a norma del presente regolamento sono complete e coerenti. (2)   Qualora individui errori materiali nelle informazioni che ha messo a disposizione a norma del presente regolamento, il soggetto segnalante mette a disposizione, senza indebito ritardo, una segnalazione corretta contenente tutte le informazioni sulla cartolarizzazione previste dal presente regolamento. (3)   Ove consentito dall’allegato corrispondente, il soggetto segnalante può indicare uno dei seguenti valori «Opzione No Data (nessun dato)» («ND») corrispondente al motivo che giustifica l’indisponibilità delle informazioni da mettere a disposizione: a) valore «ND1», se le informazioni richieste non sono state raccolte perché non erano richieste dai criteri di prestito o di sottoscrizione al momento della creazione dell’esposizione sottostante; b) valore «ND2», se le informazioni richieste sono state raccolte al momento della creazione dell’esposizione sottostante ma non sono caricate nel sistema di segnalazione del soggetto segnalante alla data limite dei dati; c) valore «ND3», se le informazioni richieste sono state raccolte al momento della creazione dell’esposizione sottostante ma sono caricate in un sistema separato rispetto al sistema di segnalazione del soggetto segnalante alla data limite dei dati; d) valore «ND4-AAAA-MM-GG», se le informazioni richieste sono state raccolte ma sarà possibile metterle a disposizione solo a una data successiva alla data limite dei dati. «AAAA-MM-GG» indica in formato numerico rispettivamente l’anno, il mese e il giorno corrispondenti alla data futura in cui saranno messe a disposizione le informazioni richieste; e) valore «ND5», se le informazioni richieste non sono applicabili all’elemento segnalato. Ai fini del presente paragrafo, la segnalazione dei valori ND non è utilizzata per eludere gli obblighi del presente regolamento. Su richiesta delle autorità competenti, il soggetto segnalante fornisce dettagli sulle circostanze che giustificano l’utilizzo di tali valori ND.
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