Art. 10
Tempestività delle informazioni
In vigore dal 16 ott 2019
Tempestività delle informazioni
(1) Se una cartolarizzazione non è una cartolarizzazione ABCP, per le informazioni messe a disposizione a norma del presente regolamento la data limite dei dati non è successiva a due mesi di calendario prima della data di presentazione.
(2) Se la cartolarizzazione è una cartolarizzazione ABCP:
a)
per le informazioni specificate nell’allegato XI e nella «Sezione informazioni sulle operazioni» negli allegati XIII e XV la data limite dei dati non è successiva a due mesi di calendario prima della data di presentazione;
b)
per le informazioni specificate in tutte le sezioni degli allegati XIII e XV diverse dalla «Sezione informazioni sulle operazioni», la data limite dei dati non è successiva a un mese di calendario prima della data di presentazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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