Art. 8
Granularità delle informazioni
In vigore dal 16 ott 2019
Granularità delle informazioni
(1) Il soggetto segnalante mette a disposizione le informazioni indicate nell’allegato XIV su quanto segue:
a)
segmenti/obbligazioni nella cartolarizzazione, per ogni emissione di segmenti nella cartolarizzazione o altro strumento a cui è stato assegnato un numero internazionale di identificazione dei titoli e per ogni prestito subordinato nella cartolarizzazione;
b)
conti, per ciascun conto nella cartolarizzazione;
c)
controparti, per ciascuna controparte nella cartolarizzazione;
d)
se la cartolarizzazione è una cartolarizzazione sintetica non ABCP:
i)
copertura sintetica, per tutti i contratti di protezione esistenti nella cartolarizzazione;
ii)
garanzie reali dell’emittente, per ciascuna singola attività in garanzia detenuta dalla SSPE per conto di investitori che esiste per il contratto di protezione in questione;
e)
se la cartolarizzazione è una cartolarizzazione non ABCP di prestiti obbligazionari garantiti (collateralised loan obligation, CLO):
i)
gestore del CLO, per ciascun gestore di CLO nella cartolarizzazione;
ii)
cartolarizzazione del CLO.
Ai fini della lettera d), punto ii), ciascuna attività per la quale esiste un codice internazionale di identificazione dei titoli è trattata come una singola attività in garanzia, le garanzie in contante nella stessa valuta sono aggregate e trattate come una singola attività in garanzia, e le garanzie in contante in valute diverse sono segnalate come attività in garanzia distinte.
(2) Il soggetto segnalante mette a disposizione le informazioni indicate nell’allegato XV su quanto segue:
a)
operazioni ABCP, per tutte le operazioni ABCP esistenti nel programma ABCP alla data limite dei dati;
b)
programmi ABCP, per tutti i programmi ABCP che, alla data limite dei dati, finanziano le operazioni ABCP su cui sono messe a disposizione le informazioni ai sensi della lettera a);
c)
segmenti/obbligazioni nel programma ABCP, per ogni emissione di segmenti o commercial paper nel programma ABCP o altro strumento a cui è stato assegnato un codice internazionale di identificazione dei titoli e per ogni prestito subordinato nel programma ABCP;
d)
conti, per ciascun conto nella cartolarizzazione ABCP;
e)
controparti, per ciascuna controparte nella cartolarizzazione ABCP.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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