Art. 8

Granularità delle informazioni

In vigore dal 16 ott 2019
Granularità delle informazioni (1)   Il soggetto segnalante mette a disposizione le informazioni indicate nell’allegato XIV su quanto segue: a) segmenti/obbligazioni nella cartolarizzazione, per ogni emissione di segmenti nella cartolarizzazione o altro strumento a cui è stato assegnato un numero internazionale di identificazione dei titoli e per ogni prestito subordinato nella cartolarizzazione; b) conti, per ciascun conto nella cartolarizzazione; c) controparti, per ciascuna controparte nella cartolarizzazione; d) se la cartolarizzazione è una cartolarizzazione sintetica non ABCP: i) copertura sintetica, per tutti i contratti di protezione esistenti nella cartolarizzazione; ii) garanzie reali dell’emittente, per ciascuna singola attività in garanzia detenuta dalla SSPE per conto di investitori che esiste per il contratto di protezione in questione; e) se la cartolarizzazione è una cartolarizzazione non ABCP di prestiti obbligazionari garantiti (collateralised loan obligation, CLO): i) gestore del CLO, per ciascun gestore di CLO nella cartolarizzazione; ii) cartolarizzazione del CLO. Ai fini della lettera d), punto ii), ciascuna attività per la quale esiste un codice internazionale di identificazione dei titoli è trattata come una singola attività in garanzia, le garanzie in contante nella stessa valuta sono aggregate e trattate come una singola attività in garanzia, e le garanzie in contante in valute diverse sono segnalate come attività in garanzia distinte. (2)   Il soggetto segnalante mette a disposizione le informazioni indicate nell’allegato XV su quanto segue: a) operazioni ABCP, per tutte le operazioni ABCP esistenti nel programma ABCP alla data limite dei dati; b) programmi ABCP, per tutti i programmi ABCP che, alla data limite dei dati, finanziano le operazioni ABCP su cui sono messe a disposizione le informazioni ai sensi della lettera a); c) segmenti/obbligazioni nel programma ABCP, per ogni emissione di segmenti o commercial paper nel programma ABCP o altro strumento a cui è stato assegnato un codice internazionale di identificazione dei titoli e per ogni prestito subordinato nel programma ABCP; d) conti, per ciascun conto nella cartolarizzazione ABCP; e) controparti, per ciascuna controparte nella cartolarizzazione ABCP.
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