Art. 11
Identificativi unici
In vigore dal 16 ott 2019
Identificativi unici
(1) A ciascuna cartolarizzazione è assegnato un identificativo unico composto dai seguenti elementi, in ordine sequenziale:
a)
l’identificativo del soggetto giuridico (Legal Entity Identifier) del soggetto segnalante;
b)
la lettera «A» se la cartolarizzazione è una cartolarizzazione ABCP o la lettera «N» se la cartolarizzazione è una cartolarizzazione non ABCP;
c)
l’anno espresso in 4 cifre che corrisponde a:
i)
l’anno in cui sono stati emessi i primi titoli della cartolarizzazione, se la cartolarizzazione è una cartolarizzazione non ABCP;
ii)
l’anno in cui sono stati emessi i primi titoli nel programma ABCP, se la cartolarizzazione è una cartolarizzazione ABCP;
d)
il numero 01 o, se vi sono più cartolarizzazioni con lo stesso identificativo di cui alle lettere a), b) e c), un numero progressivo di 2 cifre corrispondente all’ordine in cui sono messe a disposizione le informazioni su ciascuna cartolarizzazione. L’ordine delle cartolarizzazioni simultanee è discrezionale.
(2) A ciascuna operazione ABCP in un programma ABCP è assegnato un identificativo unico composto dai seguenti elementi, in ordine sequenziale:
a)
l’identificativo del soggetto giuridico del soggetto segnalante;
b)
la lettera «T»;
c)
l’anno espresso in 4 cifre che corrisponde alla prima data di chiusura dell’operazione ABCP;
d)
il numero 01 o, se vi sono più operazioni ABCP con lo stesso identificativo di cui alle lettere a), b) e c) del presente paragrafo, un numero progressivo di 2 cifre corrispondente all’ordine della prima data di chiusura di ciascuna operazione ABCP. L’ordine delle operazioni ABCP simultanee è discrezionale.
(3) Il soggetto segnalante non modifica gli identificativi univoci.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_del:2020:1224:oj#art-11