Art. 11

Identificativi unici

In vigore dal 16 ott 2019
Identificativi unici (1)   A ciascuna cartolarizzazione è assegnato un identificativo unico composto dai seguenti elementi, in ordine sequenziale: a) l’identificativo del soggetto giuridico (Legal Entity Identifier) del soggetto segnalante; b) la lettera «A» se la cartolarizzazione è una cartolarizzazione ABCP o la lettera «N» se la cartolarizzazione è una cartolarizzazione non ABCP; c) l’anno espresso in 4 cifre che corrisponde a: i) l’anno in cui sono stati emessi i primi titoli della cartolarizzazione, se la cartolarizzazione è una cartolarizzazione non ABCP; ii) l’anno in cui sono stati emessi i primi titoli nel programma ABCP, se la cartolarizzazione è una cartolarizzazione ABCP; d) il numero 01 o, se vi sono più cartolarizzazioni con lo stesso identificativo di cui alle lettere a), b) e c), un numero progressivo di 2 cifre corrispondente all’ordine in cui sono messe a disposizione le informazioni su ciascuna cartolarizzazione. L’ordine delle cartolarizzazioni simultanee è discrezionale. (2)   A ciascuna operazione ABCP in un programma ABCP è assegnato un identificativo unico composto dai seguenti elementi, in ordine sequenziale: a) l’identificativo del soggetto giuridico del soggetto segnalante; b) la lettera «T»; c) l’anno espresso in 4 cifre che corrisponde alla prima data di chiusura dell’operazione ABCP; d) il numero 01 o, se vi sono più operazioni ABCP con lo stesso identificativo di cui alle lettere a), b) e c) del presente paragrafo, un numero progressivo di 2 cifre corrispondente all’ordine della prima data di chiusura di ciascuna operazione ABCP. L’ordine delle operazioni ABCP simultanee è discrezionale. (3)   Il soggetto segnalante non modifica gli identificativi univoci.
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