Art. 3
Esenzione legata al tasso di sopravvivenza per lo scampo
In vigore dal 1 ott 2019
Esenzione legata al tasso di sopravvivenza per lo scampo
1. L’esenzione legata al tasso di sopravvivenza di cui all’articolo 15, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) n. 1380/2013 si applica:
a)
allo scampo (Nephrops norvegicus) catturato con nasse o trappole (codici degli attrezzi (22): FPO, FIX e FYK) nelle sottozone CIEM 6 e 7;
b)
allo scampo (Nephrops norvegicus) catturato con reti a strascico (OTT, OTB, TBS, TBN, TB, PTB, OT, PT, TX) aventi dimensioni di maglia pari o superiori a 100 mm nella sottozona CIEM 7;
c)
allo scampo (Nephrops norvegicus) catturato con reti a strascico (OTT, OTB, TBS, TBN, TB, PTB, OT, PT, TX) aventi dimensioni di maglia comprese tra 70 e 99 mm in combinazione con gli attrezzi altamente selettivi di cui all’, paragrafo 2, e all’, paragrafo 2, del presente regolamento, nella sottozona CIEM 7;
d)
allo scampo (Nephrops norvegicus) catturato con reti da traino a divergenti (OTT, OTB, TBS, TBN, TB, PTB, OT, PT, TX) aventi dimensioni di maglia comprese tra 80 e 110 mm nella divisione CIEM 6a entro dodici miglia nautiche dalla costa.
2. In caso di rigetto in mare, gli scampi catturati in conformità al paragrafo 1 sono rilasciati immediatamente, interi, nella zona di cattura.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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