Art. 1
Attuazione dell’obbligo di sbarco
In vigore dal 1 ott 2019
Attuazione dell’obbligo di sbarco
Nelle sottozone CIEM 5 (esclusa la 5a e unicamente nelle acque dell’Unione della 5b), 6 e 7, l’obbligo di sbarco di cui all’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013 si applica alle attività di pesca demersale in conformità al presente regolamento per il periodo 2020-2021.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_del:2019:2239:oj#art-1