Art. 5
Esenzione legata al tasso di sopravvivenza per le razze
In vigore dal 1 ott 2019
Esenzione legata al tasso di sopravvivenza per le razze
1. L’esenzione legata al tasso di sopravvivenza di cui all’articolo 15, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) n. 1380/2013 si applica alle razze (Rajiformes) catturate con qualsiasi attrezzo da pesca nelle acque nordoccidentali (sottozone CIEM 6 e 7).
2. Gli Stati membri che hanno un interesse di gestione diretto presentano ogni anno il più presto possibile, entro il 1o maggio, ulteriori informazioni scientifiche a supporto dell’esenzione di cui al paragrafo 1. Il comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) valuta tali informazioni entro il 31 luglio di ogni anno.
3. In caso di rigetto in mare, le razze catturate in conformità al paragrafo 1 sono rilasciate immediatamente.
Storico versioni
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