Art. 4

Esenzione legata al tasso di sopravvivenza per la sogliola

In vigore dal 1 ott 2019
Esenzione legata al tasso di sopravvivenza per la sogliola 1.   Nella divisione CIEM 7d, entro sei miglia nautiche dalla costa ma al di fuori delle zone di riproduzione designate, l’esenzione legata al tasso di sopravvivenza di cui all’articolo 15, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) n. 1380/2013 si applica alle catture di sogliola (Solea solea) di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione effettuate mediante reti da traino a divergenti (codici degli attrezzi: OTT, OTB, TBS, TBN, TB, PTB, OT, PT, TX) con dimensioni di maglia del sacco comprese tra 80 e 99 mm da pescherecci: a) aventi lunghezza massima di 10 metri e potenza massima del motore pari a 221 kW; e b) operanti in acque di profondità massima di 30 metri con durate di traino non superiori a 90 minuti. 2.   In caso di rigetto in mare, le sogliole catturate in conformità al paragrafo 1 sono rilasciate immediatamente.
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