Art. 6
Elusione e aggiornamenti del software
In vigore dal 1 ott 2019
Elusione e aggiornamenti del software
Il fabbricante, l’importatore o il mandatario non immette sul mercato prodotti progettati per poter rilevare il fatto di essere sottoposti a prova (ad esempio, riconoscendo le condizioni o il ciclo di prova) e reagire in modo specifico alterando automaticamente le loro prestazioni durante la prova allo scopo di raggiungere un livello più favorevole per qualsiasi parametro dichiarato dal fabbricante, dall’importatore o dal mandatario nella documentazione tecnica o in qualsiasi altra documentazione fornita.
Il consumo di energia del prodotto e i parametri dichiarati non peggiorano dopo l’aggiornamento del software o del firmware se misurati con lo stesso criterio di prova inizialmente utilizzato per la dichiarazione di conformità, salvo con il consenso esplicito dell’utilizzatore finale prima dell’aggiornamento. Se l’aggiornamento non è accettato le prestazioni non risultano in alcun modo modificate.
L’aggiornamento del software non determina mai una modifica delle prestazioni del prodotto che lo renda non conforme alle specifiche di progettazione ecocompatibile applicabili alla dichiarazione di conformità.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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