Art. 5
Procedura di verifica ai fini della sorveglianza del mercato
In vigore dal 1 ott 2019
Procedura di verifica ai fini della sorveglianza del mercato
Quando effettuano le verifiche ai fini della sorveglianza del mercato di cui all’, punto 2, della direttiva 2009/125/CE, le autorità degli Stati membri applicano la procedura di cui all’allegato IV del presente regolamento.
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