Art. 4
Valutazione di conformità
In vigore dal 1 ott 2019
Valutazione di conformità
1. La procedura di valutazione della conformità di cui all’ della direttiva 2009/125/CE è il sistema di controllo interno della progettazione stabilito nell’allegato IV della stessa direttiva o il sistema di gestione stabilito nell’allegato V della stessa direttiva.
2. Ai fini della valutazione di conformità di cui all’ della direttiva 2009/125/CE, la documentazione tecnica contiene il motivo per cui eventuali parti in plastica non sono marcate in virtù della deroga di cui all’allegato II, sezione D, punto 2, e i calcoli con relativi risultati di cui all’allegato III del presente regolamento.
3. Se le informazioni incluse nella documentazione tecnica di un determinato modello di display elettronico sono state ottenute:
a)
da un modello avente le medesime caratteristiche tecniche rilevanti per le informazioni tecniche da fornire, ma prodotto da un altro fabbricante, oppure
b)
dai calcoli effettuati in base al progetto o per estrapolazione da un altro modello dello stesso o di un altro fabbricante, o con entrambi i metodi,
la documentazione tecnica comprende i dettagli di tali calcoli, la valutazione effettuata dal fabbricante per verificare l’accuratezza dei calcoli e, se del caso, la dichiarazione dell’identità tra i modelli di fabbricanti diversi.
La documentazione tecnica contiene un elenco di tutti i modelli equivalenti, compresi gli identificativi dei modelli.
4. La documentazione tecnica comprende le informazioni indicate nell’allegato VI del regolamento (UE) 2019/2013 nell’ordine ivi previsto. A fini di sorveglianza del mercato i fabbricanti, gli importatori o i mandatari possono fare riferimento, fatto salvo l’allegato IV, punto 2, lettera g), della direttiva 2009/125/CE, alla documentazione tecnica caricata nella banca dati dei prodotti, che contiene le stesse informazioni di cui al regolamento (UE) 2019/2013.
Storico versioni
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