Art. 8
Riesame
In vigore dal 1 ott 2019
Riesame
Entro il 25 dicembre 2022 la Commissione procede al riesame del presente regolamento alla luce del progresso tecnologico e ne presenta i risultati al forum consultivo, corredati, se del caso, di un progetto di proposta di revisione.
Il riesame valuta in particolare:
a)
la necessità di aggiornare le definizioni o l’ambito di applicazione del regolamento;
b)
l’equilibrio, in termini di rigorosità, delle disposizioni applicabili ai prodotti di grandi e piccole dimensioni;
c)
la necessità di adeguare le prescrizioni alle nuove tecnologie disponibili, quali HDR, modalità 3D, elevata frequenza di fotogrammi, livelli di risoluzione superiori a UHD-8K;
d)
l’adeguatezza delle tolleranze;
e)
l’opportunità di stabilire specifiche di efficienza energetica per il modo acceso dei pannelli segnaletici digitali o di altri display non contemplati a tale riguardo;
f)
l’opportunità di stabilire specifiche diverse o supplementari per migliorare la durabilità e facilitare la riparazione e il riutilizzo, tra cui il lasso di tempo durante il quale devono essere disponibili i pezzi di ricambio, e l’opportunità di stabilire specifiche per un alimentatore esterno standardizzato;
g)
l’opportunità di stabilire specifiche diverse o supplementari per migliorare lo smantellamento alla fine del ciclo di vita e la riciclabilità, anche riguardo alle materie prime essenziali e alla fornitura di informazioni alle imprese di riciclaggio;
h)
le specifiche di efficienza delle risorse per i display integrati nei prodotti disciplinati dalla direttiva 2009/125/CE e in qualsiasi altro prodotto che rientra nell’ambito di applicazione della direttiva 2012/19/UE.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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