Art. 30

Rete EUROPHYT

In vigore dal 30 set 2019
Rete EUROPHYT Ciascun membro della rete EUROPHYT designa: a) un punto di contatto responsabile della trasmissione delle notifiche di focolaio EUROPHYT alla rete EUROPHYT per i focolai; b) un punto di contatto responsabile per: i) la sorveglianza della trasmissione di notifiche di intercettazione EUROPHYT alla rete EUROPHYT per le intercettazioni, conformemente all’, per le partite di piante, prodotti vegetali e altri oggetti che entrano nell’Unione; ii) la trasmissione delle notifiche di intercettazione EUROPHYT ai paesi terzi e alle organizzazioni internazionali pertinenti, per le partite di piante, prodotti vegetali e altri oggetti che entrano nell’Unione; iii) la trasmissione delle notifiche di intercettazione EUROPHYT alla rete EUROPHYT per le intercettazioni, per le partite di piante, prodotti vegetali e altri oggetti commercializzati nell’Unione.
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