Art. 28

Provvedimenti da adottare in situazioni di emergenza per l’iRASFF

In vigore dal 30 set 2019
Provvedimenti da adottare in situazioni di emergenza per l’iRASFF 1.   In caso di indisponibilità dell’iRASFF: a) i punti di contatto della rete RASFF comunicano la trasmissione di un messaggio di posta elettronica riguardante una notifica di allarme o una notifica di follow-up relativa a una notifica di allarme telefonando al numero di emergenza del punto di contatto della Commissione. Il punto di contatto della Commissione informa i punti di contatto della rete RASFF che devono provvedere al follow-up telefonando ai loro numeri di emergenza; b) i punti di contatto della rete AAC si scambiano informazioni tramite posta elettronica; c) i punti di contatto della rete sulle frodi alimentari si scambiano le informazioni sulle notifiche di frode alimentare tramite posta elettronica; d) gli scambi di cui alle lettere b) e c) non attivano il meccanismo di richiesta e risposta. 2.   Non appena l’iRASFF è nuovamente disponibile, i punti di contatto della rete di allarme e collaborazione vi inseriscono le informazioni scambiate al di fuori del sistema.
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Provvedimenti da adottare in situazioni di emergenza per l’iRASFF (Art. 28 Regolamento (UE) 2019/1715) — Testo vigente | Portale Normativo