Art. 28
Provvedimenti da adottare in situazioni di emergenza per l’iRASFF
In vigore dal 30 set 2019
Provvedimenti da adottare in situazioni di emergenza per l’iRASFF
1. In caso di indisponibilità dell’iRASFF:
a)
i punti di contatto della rete RASFF comunicano la trasmissione di un messaggio di posta elettronica riguardante una notifica di allarme o una notifica di follow-up relativa a una notifica di allarme telefonando al numero di emergenza del punto di contatto della Commissione. Il punto di contatto della Commissione informa i punti di contatto della rete RASFF che devono provvedere al follow-up telefonando ai loro numeri di emergenza;
b)
i punti di contatto della rete AAC si scambiano informazioni tramite posta elettronica;
c)
i punti di contatto della rete sulle frodi alimentari si scambiano le informazioni sulle notifiche di frode alimentare tramite posta elettronica;
d)
gli scambi di cui alle lettere b) e c) non attivano il meccanismo di richiesta e risposta.
2. Non appena l’iRASFF è nuovamente disponibile, i punti di contatto della rete di allarme e collaborazione vi inseriscono le informazioni scambiate al di fuori del sistema.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_impl:2019:1715:oj#art-28