Art. 28 · Provvedimenti da adottare in situazioni di emergenza per l’iRASFF

Art. 28

Provvedimenti da adottare in situazioni di emergenza per l’iRASFF

In vigore dal 30 set 2019
Provvedimenti da adottare in situazioni di emergenza per l’iRASFF 1.   In caso di indisponibilità dell’iRASFF: a) i punti di contatto della rete RASFF comunicano la trasmissione di un messaggio di posta elettronica riguardante una notifica di allarme o una notifica di follow-up relativa a una notifica di allarme telefonando al numero di emergenza del punto di contatto della Commissione. Il punto di contatto della Commissione informa i punti di contatto della rete RASFF che devono provvedere al follow-up telefonando ai loro numeri di emergenza; b) i punti di contatto della rete AAC si scambiano informazioni tramite posta elettronica; c) i punti di contatto della rete sulle frodi alimentari si scambiano le informazioni sulle notifiche di frode alimentare tramite posta elettronica; d) gli scambi di cui alle lettere b) e c) non attivano il meccanismo di richiesta e risposta. 2.   Non appena l’iRASFF è nuovamente disponibile, i punti di contatto della rete di allarme e collaborazione vi inseriscono le informazioni scambiate al di fuori del sistema.
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