Art. 33

Uso del Traces per la trasmissione di notifiche di intercettazione EUROPHYT alla rete EUROPHYT per le intercettazioni

In vigore dal 30 set 2019
Uso del Traces per la trasmissione di notifiche di intercettazione EUROPHYT alla rete EUROPHYT per le intercettazioni 1.   Il responsabile fitosanitario ufficiale che adotta la decisione relativa alle partite di piante, prodotti vegetali e altri oggetti che entrano nell’Unione in conformità all’articolo 55, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2017/625 trasmette nel Traces le notifiche di intercettazione EUROPHYT su tali partite entro due giorni lavorativi dalla loro intercettazione. 2.   Le notifiche di cui al paragrafo 1 comprendono le seguenti informazioni: a) le informazioni da registrare nel DSCE di cui all’, paragrafo 1, lettera c); b) informazioni supplementari sulle misure adottate in merito alla partita; c) informazioni sulla quarantena imposta; d) eventuali ulteriori informazioni sull’intercettazione, ove disponibili. 3.   I punti di contatto della rete EUROPHYT trasmettono nel Traces le notifiche di intercettazione EUROPHYT relative alle partite di piante, prodotti vegetali e altri oggetti commercializzati nell’Unione entro due giorni lavorativi dalla loro intercettazione. Tali notifiche comprendono le informazioni di cui al paragrafo 2.
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