Art. 30
Rete EUROPHYT
In vigore dal 30 set 2019
Rete EUROPHYT
Ciascun membro della rete EUROPHYT designa:
a)
un punto di contatto responsabile della trasmissione delle notifiche di focolaio EUROPHYT alla rete EUROPHYT per i focolai;
b)
un punto di contatto responsabile per:
i)
la sorveglianza della trasmissione di notifiche di intercettazione EUROPHYT alla rete EUROPHYT per le intercettazioni, conformemente all’, per le partite di piante, prodotti vegetali e altri oggetti che entrano nell’Unione;
ii)
la trasmissione delle notifiche di intercettazione EUROPHYT ai paesi terzi e alle organizzazioni internazionali pertinenti, per le partite di piante, prodotti vegetali e altri oggetti che entrano nell’Unione;
iii)
la trasmissione delle notifiche di intercettazione EUROPHYT alla rete EUROPHYT per le intercettazioni, per le partite di piante, prodotti vegetali e altri oggetti commercializzati nell’Unione.
Storico versioni
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