Art. 10
Trattamento dei dati personali
In vigore dal 30 set 2019
Trattamento dei dati personali
1. I dati personali sono trattati in ciascun elemento per l’esecuzione dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali. In particolare, i dati personali appartengono a una delle seguenti categorie:
a)
punti di contatto, operatori, importatori, esportatori, trasportatori e tecnici di laboratorio, se i dati personali sono richiesti in virtù del diritto dell’Unione;
b)
utenti di ciascun elemento.
2. Nel trattare i dati personali a norma del presente regolamento gli Stati membri rispettano il regolamento (UE) 2016/679 e la direttiva (UE) 2016/680 e la Commissione rispetta il regolamento (UE) 2018/1725.
Storico versioni
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