Art. 10 · Trattamento dei dati personali

Art. 10

Trattamento dei dati personali

In vigore dal 30 set 2019
Trattamento dei dati personali 1.   I dati personali sono trattati in ciascun elemento per l’esecuzione dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali. In particolare, i dati personali appartengono a una delle seguenti categorie: a) punti di contatto, operatori, importatori, esportatori, trasportatori e tecnici di laboratorio, se i dati personali sono richiesti in virtù del diritto dell’Unione; b) utenti di ciascun elemento. 2.   Nel trattare i dati personali a norma del presente regolamento gli Stati membri rispettano il regolamento (UE) 2016/679 e la direttiva (UE) 2016/680 e la Commissione rispetta il regolamento (UE) 2018/1725.
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